PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, fino alla presentazione al Parlamento della relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sul rispetto dei diritti fondamentali della persona nei confronti delle donne e degli altri componenti di nuclei familiari di origine extracomunitaria e sulle discriminazioni per cause etniche, ideologiche e di strumentalizzazione religiosa consumate in Italia all'interno di tali nuclei familiari.
      2. Ai fini della presente legge, per diritti fondamentali della persona si intendono quelli individuati nella parte prima della Costituzione, con particolare riferimento alla libertà personale, alla libertà di circolazione, alla libertà religiosa, alla libertà di opinione, alla libertà di contrarre matrimonio e alla libertà di educazione.

Art. 2.
(Funzioni della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) svolgere indagini per far emergere le reali condizioni di vita quotidiana all'interno dei nuclei familiari e delle comunità di origine extracomunitaria presenti in Italia;

          b) accertare il grado di rispetto, nei contesti di cui alla lettera a), dei diritti fondamentali della persona, di cui all'articolo

 

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1, comma 2, nonché la qualità e le cause delle violazioni di tali diritti;

          c) valutare la natura e le caratteristiche dei comportamenti che hanno provocato un incremento delle discriminazioni e delle violenze dettate da cause etniche, ideologiche e di strumentalizzazione religiosa;

          d) verificare la congruità della normativa vigente e della sua applicazione;

          e) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione delle violazioni delle discriminazioni di cui alle lettere b) e c);

          f) formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo, al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto delle violazioni e delle discriminazioni di cui alla lettera c).

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più comitati, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7.
      3. La Commissione termina i lavori con i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva al Parlamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
      4. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse al Parlamento unitamente alla relazione finale approvata ai sensi del comma 3.

 

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Art. 4.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per la elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.
(Testimonianze e acquisizione di atti e documenti).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti riguardanti

 

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procedimenti penali e inchieste in corso, garantendo la segretezza fino a quando essi siano coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti custoditi negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.
      3. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione delle copie degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato, esclusivamente per esigenze istruttorie e per un periodo non superiore a sei mesi.
      4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti, oltre a quelli di cui è garantita la segretezza ai sensi del comma 2, non devono essere divulgati.

Art. 6.
(Segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 4.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 'a violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 dei codice penale.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.
      2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia

 

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giudiziaria nonché dei consulenti che ritiene necessari.
      3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.